Giurisprudenza annotata

10.7. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 20 aprile 2009, n. 4003


Abstract


In presenza di una disposizione di bando avente una costruzione letterale complessivamente ambigua e priva di una clausola espressa di esclusione, la stazione appaltante non può procedere alla esclusione della ricorrente, dovendo le clausole ambigue essere interpretate in base al principio della massima partecipazione.

L'esclusione di una gara pubblica può essere disposta, in mancanza di una espressa comminatoria del bando, solo quando il concorrente abbia comunque violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell'amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti.

In mancanza di un'espressa previsione di esclusione, infatti, l'inosservanza di alcuni adempimenti comporta l'esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della stazione appaltante o siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti

In quest’ottica, devono considerarsi essenziali le prescrizioni che riproducono o richiamano il contenuto di inderogabili disposizioni di legge, le quali integrano, automaticamente, le regole del bando. In tali eventualità, la sanzione dell'esclusione deriva dalla violazione di una regola gerarchicamente superiore alle prescrizioni del bando.

Da ciò si deduce che, in assenza di una esplicita previsione del bando di gara, l’esclusione deve essere rigorosamente circoscritta, in funzione del principio diretto alla massima partecipazione delle imprese e alla apertura della concorrenza. Pertanto, nel dubbio, deve essere prescelta la soluzione interpretativa diretta a negare l'esclusione dell'offerta per la violazione di una prescrizione del bando, in assenza di esplicita sanzione, anche tenendo conto delle formule utilizzate concretamente nella singola lex specialis di gara.

Per quanto concerne l’obbligo di motivazione della commissione di gara, il T.A.R. stabilisce che è sufficiente il punteggio numerico quando l'iter logico seguito dall'organo giudicante sia ricavabile da criteri prefissati di valutazione che siano sufficientemente dettagliati, come nel caso in cui il bando ed il capitolato di gara contengano puntuali griglie di valutazione riferite ai diversi aspetti dell'offerta tecnica.


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