Saggi e contributi scientifici

Il Consiglio di Stato boccia il c.d. effetto di ‘legificazione’ e ‘cristallizzazione’ dell’elenco Istat


Abstract


L’espresso richiamo normativo, ad opera della Legge 196 del 31 dicembre 2009, agli elenchi Istat (relativi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi del comma 5, art. 1, L. 311/2004 e pertanto sottoposte alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica) per gli anni 2010 e 2011 vale solo come  ‘identificazione storica’ degli enti e organismi inclusi fino a un determinato momento storico, senza che ciò valga a tramutare la valenza degli elenchi per l’anno 2012 e successivi o a modificarne la portata puramente amministrativa.

Di conseguenza, l’attività (anch’essa amministrativa) di verifica dei presupposti e delle condizioni per l’inserimento nell’elenco annuale resta assoggettata al tipico vaglio in sede giurisdizionale.

Sulla base di questo assunto il Consiglio di Stato, capovolge l’esito della sentenza del Tar Lazio con cui era stata affermata la sostanziale ‘legificazione’ degli elenchi Istat e dunque la non sindacabilità dei medesimi dinanzi al g.a.


Parole chiave


organizzazione e procedimento

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