Giurisprudenza annotata

6.9. T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 febbraio 2009, n. 616


Abstract


Con la sentenza in rassegna, il TAR Piemonte conferma l’indirizzo accolto in molteplici pronunce dalla giurisprudenza amministrativa, in merito alla sussistenza di una riserva esclusiva in favore degli architetti per la proposizione di idee progettuali finalizzate alla riqualificazione ed al restauro di beni di interesse storico e artistico.

Il TAR esclude altresì l’equipollenza effettiva tra la laurea di architettura e quella di ingegneria, con riferimento ad interventi su beni storico-artistici, fornendo specifici chiarimenti in proposito.

Nella specie, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara aveva impugnato il bando di concorso di idee di livello nazionale per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico di Oleggio, asserendo l’illegittimità dello stesso in quanto aperto alla partecipazione dei soli architetti debitamente iscritti.

Più in particolare, i ricorrenti, assumendo la violazione della Direttiva CEE 10 giugno 1985, n. 384 che, come noto, ha introdotto norme di reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, dei diplomi per agevolare l’effettivo esercizio dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel settore professionale dell’architettura, nonché della relativa normativa di recepimento contenuta nel d.lgs. 129/1992, avevano chiesto al Giudice la disapplicazione dell’art. 52, comma 2, R.D. n. 2537/1925. E ciò sul presupposto che, in base alla direttiva citata, la laurea di ingegneria civile e quella di architettura fossero da considerarsi equipollenti.

Con la sentenza in commento, i Giudici Amministrativi ricordano, in via preliminare, che, secondo quanto chiarito sul punto dalla Corte di Giustizia U.E. con ordinanza del 5 aprile 2004, la norma comunitaria, lungi dal parificare i due diplomi (conclusivi, peraltro, di corsi di studio nettamente differenti), ha “unicamente la finalità di assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli Stati membri, ma non quello di armonizzare nello Stato membro interessato diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l’accesso alle attività di architetto”.

Conseguentemente, ritengono del tutto inconferente l’invocazione della normativa italiana di recepimento, di cui al d.lgs. n. 129/1992, nella quale non si rinviene “alcun cenno alla pretesa equiparazione alla laurea di architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia, né, del resto, dell’omologo titolo accademico ottenuto in altri Stati membri dell’Unione”.

In buona sostanza, l’equiparazione in parola non vale per i diplomi di laurea in ingegneria civile tout court, ma per i titoli rilasciati “a conclusione di un corso di studi di livello universitario, caratterizzato dal requisito principe che «la formazione deve riguardare principalmente l’architettura»”.

Pertanto, ai fini dell’esercizio della professione di architetto può farsi riferimento al diploma di laurea in ingegneria civile solo se “accompagnato dal distinto diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di una professione nel settore dell’architettura”.

Dal che, l’insussistenza di qualsiasi contrasto tra le fonti comunitarie e nazionali invocate dai ricorrenti, e l’art. 52, comma 2, R.D. n. 2537/1925, a mente del quale “… le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

A tal proposito, il TAR richiama l’indicazione fornita in merito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239), il quale ha precisato che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo “le parti di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico”, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la c.d. “parte tecnica”, cioè le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria (v. anche: TAR Puglia, sez. II, 18 giugno 2007, n. 2367).


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