Giurisprudenza annotata

5.10. Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2009, n. 2079


Abstract


Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato dirime una controversia avente ad oggetto lo svolgimento delle elezioni Amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di un piccolo paese dell’Abruzzo con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Nell’ambito delle suddette elezioni venivano presentate tre liste che ottenevano i seguenti risultati in termini di voti: la lista n. 1, 153 voti; la lista n. 2, 962 voti; la lista n. 3, 959 voti. Pertanto risultava vincitrice della competizione elettorale la lista n. 2 con uno scarto di soli 3 voti sulla lista n. 3 e venivano proclamati eletti 16 consiglieri comunali, così ripartiti tra le liste: 11 candidati della lista n. 2, 3 candidati della lista n. 3 e 2 candidati della lista n. 1.

Successivamente, con verbale di rettifica, l’adunanza dei presidenti di sezione correggeva alcuni errori materiali relativi alla lista n. 2, ridefinendo l’elenco dei consiglieri comunali eletti nella medesima lista.

Il candidato sindaco della lista n. 3 ed altri, impugnavano innanzi al Tribunale i verbali di proclamazione degli eletti, chiedendo l’annullamento delle operazioni elettorali nonché la verificazione delle schede, deducendo l’erroneità del risultato a causa dei numerosi erronei annullamenti di schede elettorali, operati nelle sezioni. In particolare i ricorrenti deducevano che erano state erroneamente annullate schede che invece avrebbero dovuto essere considerate valide.

Di contro il candidato eletto sindaco e i consiglieri comunali della lista n. 2 resistevano con controdeduzioni e ricorso incidentale, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale per genericità ed astrattezza e per carenza del principio di prova. Gli stessi deducevano, inoltre, erronei annullamenti di schede in danno della propria lista e chiedevano la rettifica del calcolo delle schede elettorali.

Il Tribunale stabiliva la verificazione, ad opera del prefetto dell’Aquila, le cui risultanze venivano contestate da entrambe le parti con ricorso per motivi aggiunti.

Il Tribunale, dopo avere emesso un primo dispositivo di sentenza ed uno successivo a correzione dell’errore materiale contenuto nel primo, emanava la sentenza, nella quale si affermava che “dall’esame delle schede che non offre particolari margini di dubbio sulla possibilità di attribuzione all’uno o all’altro candidato, sono risultati attribuibili nove voti alla lista n. 3 e 6 alla lista n. 2″. Di conseguenza, il Tribunale attribuiva ad entrambe le liste 968 voti, disponendo il ballottaggio tra i due candidati.

Il candidato della lista n. 2 e altri candidati alla carica di consigliere proponevano appello contro la sentenza, deducendo che il Tar avesse errato nel ritenere ammissibile il ricorso incidentale per genericità e pertanto che il Tar avesse errato nel disporre la verifica istruttoria.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha osservato che i motivi di censura, proposti in prime cure, erano stati specifici e formulati in modo tale da escludere che il ricorso avesse un carattere meramente esplorativo, ossia volto a effettuare una verifica dell’intera operazione di scrutinio, che costituisce il limite del giudizio elettorale, il quale, per ragioni evidenti, si svolge in maniera diversa rispetto agli altri giudizi, non avendo il ricorrente la disponibilità di documenti diversi dai verbali dell’ufficio elettorale, per cui non può che allegare circostanze specifiche e non documenti.

Il ricorso elettorale, ha aggiunto il Collegio, è ammissibile nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato il tipo di vizio censurato, l’erronea attribuzione del numero di voti e il numero delle schede in contestazione dell’ufficio elettorale ove il vizio si è verificato. Ora, ad avviso del Collegio, il ricorso originario rispondeva a tali quesiti e pertanto non era necessario indicare in modo specifico il numero puntuale delle schede annullate, il numero delle schede riferito complessivamente alle sezioni, il numero puntuale delle schede illegittimamente annullate in ogni singola sezione elettorale nonché l’indicazione dei nominativi dei candidati consiglieri per i quali sarebbe stata espressa la preferenza, negli spazi riservati a un’altra lista, con la specifica indicazione della lista.


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