Giurisprudenza annotata

12.3. T.A.R. Umbria, Sez. I, 4 marzo 2009, n. 71


Abstract


Con la sentenza pubblicata, il Tar UMBRIA chiarisce che i provvedimenti di vincolo posti a tutela del paesaggio e dell’ambiente, anche se formalmente recepiti nello strumento urbanistico generale, non assumono la natura di vincoli urbanistici, conservando le proprie caratteristiche di provvedimenti dichiarativi ad effetto costitutivo, che li distinguono nettamente dai predetti vincoli urbanistici.

Con la stessa pronuncia, il Tar Umbria ribadisce, inoltre, il principio della sovraordinazione del paesaggio e dell’ambiente rispetto ad altri interessi giuridicamente rilevanti, affermando che, nonostante la tendenza di parte della dottrina ad assorbire la tutela dei suddetti fattori “sensibili” all’interno della materia dell’urbanistica, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che dette tutele concernono interessi pubblici distinti e, pertanto, sottoposti a differenti regimi di tutela, con conseguente sovraordinazione del paesaggio e dell’ambiente rispetto agli interessi sottesi al razionale assetto del territorio.


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