Giurisprudenza annotata

12.1. T.A.R. Trento, 23 gennaio 2009, n. 34


Abstract


Con la sentenza in argomento il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige - Sezione di Trento, nel respingere un ricorso avvero un provvedimento di “ingiunzione” avente ad oggetto la riduzione in pristino di opere pretesemente abusive, fissa alcuni importanti assunti alcuni dei quali consolidati sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare il Tribunale afferma che:

·       nell’ipotesi in cui sia stato realizzato un mutamento di destinazione d’uso in difformità da quanto previsto dalla concessione edilizia, devono considerarsi come opere abusive non solo le opere di costruzione vere e proprie, ma anche tutti quei lavori interni che, per quanto modesti siano, appaiono obiettivamente necessari a rendere possibile la nuova destinazione, rilevando inequivocabilmente la volontà tesa a tale scopo;

·       il provvedimento di “ingiunzione di riduzione in pristino” previsto dall’art. 122, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, si sostanzia in una mera diffida rivolta alla parte privata per renderle noto il perpetrato abuso. Esso, dunque,  assolve una principale funzione garantista, permettendo all’interessato di esercitare le proprie difese, di eliminare l’abuso (sottraendosi così alle ulteriori sanzioni), o di chiedere, se del caso, il rilascio di un provvedimento in sanatoria. L’ingiunzione, infatti, non contiene né irroga sanzioni. Un siffatto provvedimento di repressione di interventi effettuati sine titulo, è pacificamente classificato, da giurisprudenza e dottrina, tra gli atti vincolati e richiede necessariamente la descrizione analitica delle opere e l’attestazione di accertamento dell’assenza di ogni atto autorizzativo per la loro realizzazione.

L’ errore di individuazione della norma della legge provinciale di riferimento nell’ambito del provvedimento di ingiunzione, costituisce solamente una mera irregolarità posto che tale elemento non preclude obiettivamente alla parte privata né l’ottemperanza all’ingiunzione né la possibilità di richiedere il rilascio di un eventuale provvedimento in sanatoria.


Riferimenti bibliografici





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