Giurisprudenza annotata

11.6. Cassazione civile , SS.UU. civili, Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4463


Abstract


Con la sentenza in rassegna, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di revisione dei prezzi nei pubblici appalti di lavori e riparto di giurisdizione.

Nella specie, un’Amministrazione Comunale impugnava la sentenza d’appello, deducendo violazioni di legge, per aver qualificato la posizione dell’appaltatore a seguito del mancato riconoscimento del suo diritto alla revisione dei prezzi da parte del Consiglio comunale, come di diritto soggettivo, invece che di interesse legittimo, e, dunque, per non aver consequenzialmente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Alla luce di un pregevole apparato motivazionale, recante, tra l’altro, interessanti considerazioni anche in merito alla figura del Direttori dei Lavori, il Supremo Collegio, nel considerare fondato il ricorso, enuncia un rilevante principio di diritto, che si ritiene utile riportare: “Con riguardo alla revisione de prezzo negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore … acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, solo quando l’amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento tale da comportare implicito riconoscimento del relativo diritto. A tale ultimo fine è necessario un comportamento dell'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente che sia stato preceduto dall'esercizio positivo del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione; per cui il riconoscimento implicito non è ravvisabile in presenza dell'adozione da parte dell'amministrazione committente di atti dovuti in adempimento di obblighi di legge, quale il pagamento degli acconti per revisione prezzi imposto dalla L. n. 1 del 1978, art. 14, e della L. n. 741 del 1981, art. 3”.

Dal che, la Corte di Cassazione conclude statuendo la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrazione, cui vengono rimessi gli atti del giudizio.

Quanto alla figura del Direttore dei Lavori, la Corte afferma trattarsi di un mero ausiliare dell’Amministrazione committente che ne assume la rappresentanza con esclusivo riferimento alla materia strettamente tecnica.

Ne consegue che le indagini, le valutazioni e le dichiarazioni del D.L. vincolano la committenza solamente là dove ineriscano agli aspetti tecnici, involgendo sostanzialmente la buona esecuzione dell’opera, come avviene, a titolo esemplificativo, per la certificazione dei lavori eseguiti, l’accertamento della loro conformità al progetto, nonché l’avvenuta esecuzione secondo le regole dell’arte.

Da ultimo, per quanto concerne le specifiche attribuzioni del D.L. in ordine alla revisione dei prezzi, i Giudici di Piazza Cavour, nel confermare la giurisprudenza in subjecta materia, statuiscono la mera competenza del Direttore dei lavori di formulare proposte e di compiere le opportune relazioni tecniche contemplate dal Regio Decreto n. 350 del 1895 – recante, come è noto, il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici” -, fermo restando che deve limitarsi limitare ad indicare l’importo da attribuire all’appaltatore per l’ipotesi in cui dovesse essere accolta dall’Amministrazione (sul punto, cfr., ex multis: Cass., S.U. Civili, n. 6034 del 2002; eadem, n. 5731 del 2002; eadem, n. 11365 del 1999).


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