Giurisprudenza annotata

11.5. Sez. reg. contr. Lombardia, Deliberazione 24 febbraio 2009, n. 40


Abstract


Com’è noto, da alcuni mesi è insorto un contrasto tra i tecnici dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, da un lato, ed il Governo, dall’altro, causa il taglio agli incentivi per i progettisti interni alle PP.AA., previsto dalla manovra economica dell’estate 2008.

In tale contesto, si inserisce anche la diversa indicazione fornita dalla Corte dei conti, rispetto alla Ragioneria dello Stato, in merito alla corretta decorrenza della riduzione dell’incentivo.

Giova rammentare che, dal 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge 133 (di conversione del D.L. 112), proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica, il Governo ha previsto ulteriori misure di riduzione, tra le quali, le disposizioni contenute all’art. 61.

Ed infatti, il comma 8 del suddetto articolo recita quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”.

Il Legislatore è, così, di fatto, intervenuto riducendo l’incentivo del 2% (previsto ex art. 18, legge 109/94 e s.m.i. – trasfuso poi nell’art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06), da corrispondere alle figure tecniche che concorrono alla realizzazione delle OO.PP. e, in particolare, al Responsabile Unico del Procedimento; ai Progettisti per la redazione del preliminare, definitivo, esecutivo; al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; al Direttore dei lavori; al Collaudatore; ai Collaboratori dell’Ufficio.

Con D.L. 162/08, convertito in legge 201/08, il Parlamento ha dapprima disposto l’abrogazione del suddetto comma 8, con contestuale ripristino dell’incentivo nella misura del 2%, disponendo altresì che l’incentivo corrisposto al singolo dipendente dal dirigente preposto alla struttura competente non può superare il rispettivo trattamento economico annuo lordo e, successivamente, ha riproposto il taglio all’incentivo medesimo con il D.L. 185/08, convertito in legge n. 2/09.

Attualmente, dunque, il limite dello 0,50% dell’incentivo è pienamente efficace, anche se in sede di approvazione di alcuni disegni di legge al Senato sono in discussione emendamenti che mirano ad elevare ancora una volta al 2% l’incentivo, alla luce del parere relativo al “Patto di stabilità interno”.

Altro profilo di particolare interesse è rappresentato, come precisato, dalla questione della retroattività della disposizione che ha introdotto la detta riduzione.

La Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – è intervenuta sulla problematica con un parere richiesto da un’Amministrazione Comunale e, in siffatto contesto, ha affermato che la riduzione del 75% non può essere retroattiva e non si applica quindi a tutte le attività svolte antecedentemente al primo gennaio 2009, anche se pagate dopo la fatidica data.

Esattamente il contrario di quanto ha sostenuto, invece, la Ragioneria dello Stato. Nella circolare n. 36, emessa il 23 dicembre 2008, l’ente di controllo che sovrintende alla spesa pubblica ha fornito infatti un’interpretazione estensiva del comma 8 dell’art. 61, sostenendo in particolare che: “La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data”.

In pratica, tutto ciò che viene fatturato nel 2009, anche se si riferisce a progettazioni e assistenza svolte nel 2008 cade sotto la falcidia del taglio che ha ridotto la misura dell’incentivo dal 2 allo 0,5% dell’importo dell’opera.

Secondo la Corte dei conti, questa interpretazione non può essere condivisa, per vari motivi.

Con la delibera in rassegna, l’Organismo di controllo ha chiarito che il principio di irretroattività costituisce regola generale dell’ordinamento giuridico, fatta salva espressa previsione di legge derogatoria, e non può essere introdotta in sede di esercizio del potere regolamentare, che è fonte normativa gerarchicamente subordinata.

Secondo, inoltre, un orientamento giurisprudenziale consolidato vanno, comunque, preservati:

a)       le posizioni soggettive dei terzi;

b)       la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’emanazione dell’atto fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti;

c)       i fatti già avvenuti in epoca anteriore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502).

Ne consegue che, in assenza di disposizioni a carattere retroattivo, un’interpretazione nel senso prospettato dalla Ragioneria dello Stato inciderebbe su un diritto soggettivo del dipendente, che ha maturato, legittimamente, il diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dalla norma, al momento in cui le prestazioni sono state svolte.

Dunque, i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vanno assoggettati alla previgente disciplina.

In buona sostanza, la riduzione va considerata come un’economia di spesa che deve scattare fin dall’inizio nel quadro economico dell’opera. In ogni caso, il versamento alle Casse dello Stato non può giammai riferirsi agli enti territoriali, che iscriverebbero sul proprio bilancio le somme così risparmiate.


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