Giurisprudenza annotata

10.2. Consiglio di Stato, 30 aprile 2009 n. 2765


Abstract


La sentenza affronta la tematica della possibilità, per i soggetti operanti in regime di in house providing, di affidare parti del servizio da essi svolto a soggetti terzi.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato precisa che nè l’ordinamento italiano in generale né l’art. 118 del Codice degli Appalti contemplano una regola che imponga al concessionario in house di un servizio pubblico di svolgerlo interamente in proprio. In tale prospettiva, non vige di conseguenza in capo alla società affidataria in house un divieto di subaffidare, anche in parte, il servizio svolto a soggetti terzi selezionati mediante procedure di evidenza pubblica. Tale principio risulta inoltre confermato dalle disposizioni che obbligano gli organismi di diritto pubblico (categoria nella quale rientrano le società in house providing) ad osservare, per i propri affidamenti “a valle”, i principi e le norme dell’evidenza pubblica (art. 3, commi 25 e 26, e 32 del D.Lgs. n. 163/2006).


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