Giurisprudenza annotata

4.4. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2009, n. 748


Abstract


Il Consiglio di Stato torna ad esprime il proprio orientamento sulla tematica inerente il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, con precipuo riguardo all’onere motivazionale che, come noto, incombe sulle Stazioni Appaltanti.

Con la pronuncia in rassegna, in particolare, i Giudici di Palazzo Spada, dopo aver premesso che la motivazione può assumere una connotazione differente a seconda dell’esito del giudizio sull’anomalia, precisano che la Stazione Appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che faccia venire meno l'aggiudicazione. Quando la verifica di anomalia dell’offerta, concludendosi con esito positivo, conferma la già disposta aggiudicazione, invece, non è richiesto che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente.

Nel dettaglio, si afferma che, là dove l'Amministrazione ritiene convincenti le giustificazioni fornite, non occorre che la determinazione si basi su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni: spetta in tal caso a chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi di manifesta irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, la presunta anomalia era connessa al costo complessivo della manodopera e, segnatamente, alle modalità di calcolo del costo orario di operai addetti al servizio di pulizia così come prospettato dall’impresa aggiudicataria. La Stazione Appaltante aveva valutato positivamente le giustificazioni rese dall’aggiudicatario, giacché volte a dimostrare con precisione come il costo orario offerto fosse sostanzialmente rispettoso del costo minimo orario previsto nelle tabelle Fise, rispettando per tale via le clausole del bando che prevedevano la corresponsione di quanto dovuto in applicazione degli obblighi derivanti dal contratto collettivo nazionale.

Il Supremo Consesso Amministrativo ritiene legittima la valutazione operata della Stazione Appaltante, non mancando di precisare che gli oneri per la sostituzione dei lavoratori, che siano o meno giustificatamente assenti e che comunque non prestino il servizio oggetto dell’appalto, vanno pur sempre ad incidere sul datore di lavoro, che è tenuto ad apprestarvi rimedio con la propria organizzazione imprenditoriale. Detti oneri costituiscono un valore incrementale del costo orario stesso, che va computato con riferimento alle sole ore oggetto dell’impegno contrattuale e, per questo, effettivamente lavorate.


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