Giurisprudenza annotata

1.6. Cass. civile, sez. III, 23/01/2009, n. 1691 Responsabilità civile P.A.


Abstract


Con la pronuncia Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691,la Suprema Corte è intervenuta in merito ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei danni subiti dai cittadini a causa della cattiva manutenzione delle strade.

Con la sopra citata sentenza, la quale ormai segue un consolidato orientamento di responsabilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, si supera definitivamente lo schema con il quale si riconosceva nei confronti della P.A. un responsabilità ex articolo 2043 del codice civile. Alla luce di ciò la Suprema Corte ritiene che, in caso di danno alle cose o alle persone causato da irregolarità del manto stradale, sia applicabile l’articolo 2051 c.c[1]. (“Danno causato da cosa in custodia”) nei confronti della P.A. anche nel caso in cui la stessa abbia concesso in appalto i lavori a terzi; in tal modo si riconosce una responsabilità oggettiva senza dubbio più incline a favorire una maggiore tutela nei confronti dei cittadini utenti delle strade pubbliche.

In merito all’applicazione o meno dell’art. 2051c.c. era sorto in passato un forte contrasto giurisprudenziale anche se l’orientamento più recente ha stabilito che l’insidia o il trabocchetto, determinando un pericolo occulto ed imprevedibile, non sono elementi dell’illecito aquiliano, bensì permettono la configurabilità della responsabilità ex articolo 2051 c.c.[2].

Naturalmente tutto ciò comporta delle conseguenze anche sul piano pratico, in quanto l’applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c. impongono l’inversione dell’onere della prova. Infatti, qualora fosse applicabile il primo articolo sarebbe necessaria la contemporanea presenza non solo dell’elemento oggettivo dell’invisibilità dell’insidia o del trabocchetto ma anche dell’elemento soggettivo dell’imprevidibilità del pericolo stesso, tenendo conto, anche, del normale comportamento dell’utente stradale. In tale ipotesi è sul danneggiato che ricade l’onere di dimostrare tali circostanze ed il nesso eziologico, aggravando, dunque, la sua posizione probatoria. Invece con l’applicazione dell’art. 2051, è, sempre e comunque, il danneggiato a dover fornire gli elementi probatori ma unicamente in relazione ai danni subiti, risultando necessario provare solo l’evento ed il rapporto di casualità anche con semplici presunzioni.

La sentenza in commento fissa i presupposti affinché possa configurarsi l’ipotesi della responsabilità oggettiva nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e ciò è dovuto ad un formale riconoscimento, in capo a quest’ ultima, di un dovere di controllo costante e continuo anche nel momento in cui il potere di fatto sulla cosa risulti trasferito a terzi,  ponendo, quindi, un obbligo di vigilanza e di controllo[3].  

In relazione al demanio statale la giurisprudenza degli ultimi anni, superando le precedenti impostazioni secondo cui l’ente non fosse in grado di porre in essere un effettivo controllo ed una agevole vigilanza, attribuendo ciò alla notevole estensione delle strade e all’utilizzo generalizzato da parte degli utenti, afferma che è nelle possibilità dell’Amministrazione controllare e verificare lo stato delle cose in custodia ricorrendo, però, a parametri di controllo basati sulle caratteristiche, sulla posizione, sulle dotazioni ed il progresso tecnologico ed infine avendo riguardo alle aspettative degli utenti.

Tutto ciò rileva un possibile, concreto ed effettivo controllo imperniato, inoltre, sulla circostanza che le strade si trovino all’interno delle aree abitate del territorio comunale quindi facilmente vigilabili da parte degli organi preposti. 

Infine non si può ritenere, in relazione all’affidamento in appalto della manutenzione stradale a soggetti terzi, che tale circostanza faccia venire meno la responsabilità del Comune facendola ricadere in capo alle imprese appaltatrici, in quanto la S.C. riconosce nel contratto un semplice “strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà” [4]; si può, dunque, affermare che l’esistenza di un contratto di appalto non sottrae il Comune committente ad una responsabilità ex art. 2051 nei confronti degli utenti delle strade.

Alla luce della sentenza in commento si può ritenere che in caso di danno a cose o a persone dovuto alla cattiva manutenzione stradale, l’utente danneggiato possa agire nei confronti dell’Amministrazione ex art. 2051 ed in subordine nei confronti dell’impressa appaltatrice per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

 

 

[1] Codice civile, articolo 2051: Danno cagionato da cosa in custodia “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

[2] Cfr. sentenze Cass., sez. III, n. 3651 del 2006 e Cass., sez. III, n. 5445 del 2006.

[3] Cfr. Greco – Pasanisi – Ronchi, I danni da cosa in custodia, Milano, 2004, passim.

[4] Codice della strada, art. 14: “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade: 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.”


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Riferimenti bibliografici





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