Giurisprudenza annotata

1.3. T.A.R. Calabria, RC, 14 gennaio 2009, n. 19


Abstract


Il diritto di accesso all’informazione ambientale in base all’attuale normativa non è condizionato all’esistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente. La Pa ha quindi l’obbligo di mostrare i dati a sua disposizione. Il Tribunale amministrativo della Calabria con la sentenza n. 19 del 14 gennaio 2009 ha ordinato ad un Comune responsabile di non aver provveduto sull’istanza di accesso da parte di un soggetto privato l’esibizione delle informazioni e dei documenti richiesti, evidenziando la portata del diritto di accesso alle informazioni ambientali previsto dal Dlgs n.195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/CE). Inoltre il Tar ha ricordato che in base all’articolo 2 del D.lgs n. 195/2005, per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro, “lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio”.

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