Giurisprudenza annotata

5.9. Corte costituzionale, ord. 7/7/2008, n. 258 - Determinazione contributo SSN


Abstract


1. Premessa.

 

Oggetto della decisione è la non esclusione dalla base di calcolo del contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) degli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Il rimettente nella presente decisione ripropone sostanzialmente le stesse questioni già in passato dichiarate manifestamente non fondate dalla Corte costituzionale che, pertanto, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

 

2. La questione.

 

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 31, co. 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986” in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  nella parte in cui stabilendo che il contributo per il SSN è dovuto in una misura percentuale del «reddito complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione» - non esclude dalla base di calcolo del contributo per il SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato indicati alla lett. c) del co. 1 dell’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

La disposizione denunciata, secondo la Commissione tributaria regionale, viola:

- l’art. 3 Cost., perché prevede un trattamento tributario identico di situazioni diverse, in quanto ingiustificatamente assimila la percezione dei suddetti assegni periodici a quella dei redditi da lavoro dipendente, trascurando il fatto che tali assegni, diversamente dai menzionati redditi, non hanno una natura reddituale, ma «essenzialmente assistenziale e risarcitoria»; natura che è riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza all’assegno corrisposto una tantum al coniuge separato e che non può venir meno per effetto di una diversa modalità di corresponsione (cioè periodica, invece che in unica soluzione) del medesimo assegno;

- l’art. 53 Cost., perché la indicata natura «assistenziale e risarcitoria» dei menzionati assegni periodici esclude che la loro percezione possa essere assunta ad indice e parametro di capacità contributiva.

 

 

3. La decisione.

 

Il rimettente giunge alla conclusione dell’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata muovendo dalle seguenti due erronee premesse:

- l’assegno erogato in unica soluzione al coniuge legalmente ed effettivamente separato (e casi assimilati) corrisponde necessariamente alla capitalizzazione degli assegni periodici erogati al medesimo coniuge;

- sia l’assegno corrisposto una tantum sia gli assegni periodici hanno natura «essenzialmente assistenziale e risarcitoria» e non reddituale.

La Corte, quanto alla prima premessa ha precisato, con riguardo ai casi (analoghi a quello della separazione legale tra i coniugi) di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale, che le due suddette forme di adempimento dell’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali, hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, diversi regimi fiscali e una conseguente diversa distribuzione del carico tributario[1]. Per la Corte, in realtà, anche la seconda premessa da cui muove il rimettente è erronea, perché, contrariamente a quanto affermato, gli assegni periodici di mantenimento del “coniuge” –al pari dell’assegno una tantum– non hanno funzione risarcitoria di un danno subito, ma la diversa e più complessa funzione di adempiere l’obbligo di assistenza coniugale (in caso di separazione legale tra i coniugi) o postconiugale (in caso di cessazione del vincolo matrimoniale) riguardante il mantenimento del “coniuge” privo di adeguati redditi propri.

Il rimettente, dunque, nel censurare l’assimilazione, ai fini dell’IRPEF e del contributo per il SSN, dei menzionati assegni periodici ai redditi da lavoro dipendente, muove da presupposti interpretativi erronei e ripropone sostanzialmente le stesse questioni già dichiarate manifestamente non fondate dalla Corte che anche nella presente decisione dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

 

[1]Cfr. ordinanza 22 novembre 2001, n. 383 e ordinanza 19 marzo 2007, n. 113.


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