Giurisprudenza annotata

5.3. T.A.R. Calabria, RC, 14/1/2009, n. 19


Abstract


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con la sentenza in commento ha stabilito che il cittadino può chiedere di accedere alle informazioni ambientali ex art. 3 decreto legislativo 195/2005, senza la necessità di dover dimostrare uno specifico interesse. Al riguardo il giudice amministrativo, sulla base delle definizioni contenute nell’art. 2 del Dec. Leg.vo 195/2005, ha affermato che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, etc.”. “Ne consegue che la disciplina di accesso all’informazione ambientale deve considerarsi più favorevole rispetto alla generale normativa ex art. 22 legge 241/1990”.

L’art. 3 del Dec. Leg.vo 195/2005 introduce una regola per l’accesso all’informazione ambientale derogatoria rispetto a quanto stabilito dalla legge 7.8.1990 n. 241 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (ed alle informazioni in essi contenuti). Infatti, mentre nel primo caso “chiunque” può fare richiesta di accesso all’informazione “…senza  dichiarare il proprio interesse” (art. 3 comma 1 dec.leg.vo 195/2005), salvo i casi di esclusione espressamente previsti (art. 5), nel secondo la possibilità di accedere ai documenti amministrativi è strettamente collegata all’esistenza, in capo al richiedente, di un “..interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata…”(art. 22 legge 241/1990).

Va comunque tenuto in considerazione, in detto ambito, l’orientamento costante del Consiglio di Stato. Il Supremo Organo di giustizia amministrativa, precedentemente pronunciatosi in materia con Sentenza n. 668 del 16.2.2007, richiamandosi alla giurisprudenza formatasi nella vigenza dell’abrogato Dec. Leg.vo 24.2.1997 n. 39 (recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente), ha stabilito che il diritto all’informazione ambientale spetta in relazione alle notizie relative ad una determinata emergenza ambientale, mentre è escluso il suo utilizzo a fine genericamente ispettivi. La domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato (Consiglio di Stato sent. 5795 del 7.9.2004).

Vanno pertanto rigettate le richieste di accesso alle informazioni ambientali non finalizzate alla protezione di un’area le cui condizioni ambientali rischiano dei pregiudizi ma ad un mero sindacato ispettivo sull’attività delle pubbliche Amministrazioni.

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