Saggi e contributi scientifici

L’opinabile (ma legittimo) fenomeno delle leggi provvedimento


Abstract


Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1140 del 2009 ha respinto l’appello di una società ricorrente, volto all’annullamento della sentenza del Giudice di prime cure che aveva respinto una domanda di risarcimento danni patiti a seguito di un’illegittima definizione del prezzo massimo dei medicinali, operata per mezzo di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 1994. La vicenda ha inizio nel 1993, allorquando l’articolo 8, comma 12 della legge 24 dicembre del medesimo anno, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, ha disposto che, a decorre dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, fossero sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità stabilite dal CIPE (sottraendo ogni competenza in materia al Comitato interministeriale prezzi – CIP), il quale avrebbe dovuto definire la soglia massima di detti prezzi, tenendo in considerazione il fatto che essi non potevano, comunque, superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti il medesimo principio attivo, nell’ambito della Comunità europea

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Riferimenti bibliografici





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