Giurisprudenza annotata

24.2. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2009, n. 5818


Abstract


Il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto interviene in materia di disciplina transitoria dell’iter di formazione del piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune di Roma. 
Il Consiglio di Stato rileva che tale disciplina, contenuta nella l.r. n. 38 del 1999 come modificata dalla l.r. n. 4 del 2006, contempla un peculiare percorso procedurale, inteso a semplificare la fase successiva all’adozione del piano, alla presentazione di osservazioni da parte degli interessati ed alle successive controdeduzioni: in particolare, l’art. 66-bis prevede la possibilità di conclusione, su iniziativa del Sindaco, di un accordo di pianificazione che ratifichi l’operato di una Conferenza tecnica in cui sono rappresentati il Comune, la Provincia e la Regione. 
Tale conferenza ha il compito di riesaminare il P.R.G., apportandovi le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni di privati o necessarie per l’adeguamento ad altri strumenti di pianificazione territoriali e di settore, e quindi di elaborare uno schema di accordo; è previsto che, qualora tale schema introduca modifiche al P.R.G. diverse da quelle di mero adeguamento ad altri strumenti, esso sia ritrasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione di tali modifiche. All’esito di tale iter, l’accordo di pianificazione è stipulato e ratificato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Regionale. 
Il Consiglio di Stato afferma che se è vero che il comma 5 dell’art. 66-bis esclude dall’obbligo di “approvazione” del Consiglio Comunale le sole modifiche di adeguamento ad altri strumenti di pianificazione, non può per ciò solo ritenersi che qualsiasi altra modifica sia, invece, soggetta a tale obbligo. 
Al contrario, in omaggio al principio di non aggravamento procedimentale, e tenuto conto della complessità dell’iter delineato nella specie dalla legislazione regionale, tale da non escludere che in sede di Conferenza possano essere apportate anche modifiche formali o di dettaglio, non può ritenersi che anche queste ultime debbano sempre e comunque comportare un “ritorno” degli atti in Consiglio (dovendo al riguardo riconoscersi all’Amministrazione comunale un ragionevole margine di discrezionalità valutativa).

Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821