Giurisprudenza annotata

8.1. CGARS - Decisione 6 ottobre 2010, n. 1266


Abstract


Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGARS) ha avuto modo di ribadire la definizione della nozione di «servizio pubblico». Secondo il supremo Consesso della giustizia amministrativa siciliano, infatti, «per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili). A livello processuale, invece, «se la materia contenziosa ricade nell’alveo dei servizi pubblici, allora deve ritenersi, da una lato, che la relativa giurisdizione amministrativa sia esclusiva ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, dell’altro lato, che all’impugnazione dei provvedimenti relativi all’esecuzione dei servizi, quand’anche gravati insieme ad altri atti la cui impugnativa segua ipoteticamente le regole ordinarie, si applichino comunque, stante la preminente vis attractiva del rito abbreviato, le regole speciali dettate dall’art. 23-bis della l. n. 1034/1971, posto che la lett. c) della norma si riferisce genericamente all’esecuzione di servizi pubblici e non ai servizi pubblici oggetto di appalti affidati con procedure di gara».

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Riferimenti bibliografici





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