Giurisprudenza annotata

7.7. Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6461


Abstract


Il Tar Molise respingeva il ricorso presentato dal Fed. Prov. Coltivatori di Campobasso contro il decreto del direttore provinciale del lavoro di Campobasso, con cui erano stati nominati i componenti del Comitato provinciale della sede Inps di Campobasso. 
L’appellante lamentava come con tale decreto la nomina tra i rappresentanti nella categoria dei datori di lavoro, nel settore agricoltura, fosse stata attribuita ad un membro della U.P.A. escludendo, invece, il membro disegnato dalla Federazione appellante. La sentenza del Tar è stata impugnata. 
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato la sentenza. 
In particolare, il giudice ricostruisce la disciplina prevista dagli art. 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, ribadendo come la scelta degli esponenti delle categorie dei lavoratori nei comitati provinciali dell’Inps deve contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l’esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime. Per il Consiglio di Stato è proprio sul criterio di “contemperamento al fine di assicurare il pluralismo” che si è incentrata la sentenza del Tar per corroborare la legittimità dell’impugnato provvedimento di nomina. Però tale criterio non può essere applicato, secondo il Collegio, in modo avulso da quello della maggiore rappresentatività dell’organizzazione designante, fondata sulla consistenza numerica della medesima in quanto il suddetto criterio è una condizione della legittimità del procedimento di designazione. Per il Consiglio di Stato questo secondo criterio non è stato preso in considerazione dall’Amministrazione. 
Inoltre, il Collegio ritiene che sussista anche un vizio motivazionale nel provvedimento. 
Infatti, per il giudice l’azione dell’amministrazione appare viziata da carenza assoluta di motivazione. Questo comporta che per tale atto amministrativo non si riesca a capire in base a quali dati sia stata operata la scelta dell’Amministrazione rendendo la scelta stessa del tutto discrezionale e non controllabile. 
Per questi motivi il Collegio ha accolto le richieste dell’appellante e riformato la sentenza.

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Riferimenti bibliografici





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