Giurisprudenza annotata

24.9. Corte Cost., sent. n. 283/2009


Abstract


La Corte costituzionale nella sentenza in rassegna ha ribadito la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica.

La Consulta ha, infatti, dichiarato illegittima la legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” nella parte in cui prevedeva modalità e tempi diversi per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica rispetto a quelli stabiliti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. La materia delle procedure concorsuali, disciplinata dalla legge regionale in questione, rientra nell’ambito della tutela della concorrenza e, come tale, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2 Cost.). Non rileva il fatto che la Regione abbia adottato disposizioni legislative volte a garantire un livello di concorrenza più elevato. La stessa Corte, infatti, ha stabilito (sent. n. 160/2009) che, le Regioni possono adottare disposizioni pro-concorrenziali in materia di procedure ad evidenza pubblica solo qualora siano in grado di vantare un autonomo titolo di legittimazione e gli effetti siano marginali, indiretti e, comunque, non in contrasto con la normativa statale posta a tutela della concorrenza. Ciò al fine di evitare che, a causa di differenti normative regionali, si crei una disparità di regolazione produttiva di barriere territoriali.


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