Abstract
Sommario: 1. Premessa; 2. Autonomia finanziaria e Servizi Sociali; 3. Criterio di prevalenza e Principi di leale collaborazione e sussidiarietà; 4. La legittimità dell’art 2, comma 462, della legge 244 del 2007; 5. Il Fondo per la famiglia e le sentenze 453/2007 e 50/2008 della Corte Costituzionale.
1. Premessa.
La questione in esame verte intorno alla legittimità di alcune norme della legge finanziaria 244/2007, aventi a oggetto il Fondo per le politiche sulla famiglia istituito dall’art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
Nel merito, l’intervento della finanziaria prevede l’ampliamento delle finalità del fondo autorizzando l’utilizzo di tali risorse per favorire sia la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti sia la promozione d’iniziative di carattere formativo e educativo volte alla prevenzione di ogni forma d’abuso sessuale nei confronti dei minori. Nello specifico l’articolo 2 della legge 244/2007 modifica le previsioni della legge 296/2006 relative alle finalità d’impiego del fondo peraltro già oggetto di censure scrutinate dalla Corte costituzionale con la sentenza 50/2008.
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