Giurisprudenza annotata

23.8. T.A.R. Campania – Napoli - Sez. VII, 13 ottobre 2009, n. 5424


Abstract


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da una società di Telecomunicazioni avverso l'atto di diniego con cui il Dirigente di un Comune aveva respinto l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile. Tale rifiuto veniva motivato con l’assunto che l'intervento in argomento era da considerare   ascrivibile alle opere di urbanizzazione primaria ad ogni effetto e, quindi, comportante l'obbligatorietà del permesso di costruire di cui all'art. 3 - 1 del D.P.R. 380/01 ovvero tra quelli di cui all'art. 3 comma 1) lett. e.2; 

L’Organo giurisdizionale amministrativo campano con la sentenza in argomento, ha riaffermato, richiamando consolidata giurisprudenza, (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 21.4.2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005; T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 6.11.2008; T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del 21.3.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008), che l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico procedimento attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A..

Il Tribunale, inoltre, ha affermato che:

·         ai sensi dell’art. 86 co. 3 Decr. Leg.vo 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, sono soggette a procedimenti autorizzatori speciali, improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, ed imperniati sugli istituti del silenzio-assenso e della Denunzia di Inizio Attività;

·         l’inerzia del Comune nell’adozione del Regolamento per l’installazione delle strutture per radio-telecomunicazioni non può valere a bloccare sine die la realizzazione delle relative reti;

·         il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del 26.9.2008; T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008; T.A.R. Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del 12.3.2008; T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006);

·         l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica non può frapporsi al rilascio dell’autorizzazione.


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Riferimenti bibliografici





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