Giurisprudenza annotata

17.6. Consiglio Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3844


Abstract


Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati in merito all’affidamento di una concessione di servizi, con precipuo riguardo al noto principio di pubblicità delle operazioni di gara.

Nella fattispecie indagata, l’Amministrazione Comunale rendeva nota l’intenzione di indire una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento mediante la pubblicazione di un bando privo di qualsivoglia indicazione circa data, ora e luogo di apertura delle offerte. Né tantomeno, detta indicazione era contenuta negli altri atti di gara quali il disciplinare ed il capitolato speciale.

Sebbene, la norma di cui al quarto comma dell’art. 64, d.lgs. 163/06 e s.m.i. - “Bando di gara” - non trovi applicazione in tema di concessione di servizi, il Supremo Consesso Amministrativo non manca di statuire che anche dette procedure selettivedebbono essere necessariamente presiedute dal principio generale che impone un’adeguata comunicazione delle notizie relative a data, luogo ed ora delle operazioni di gara.

Ed infatti, com’è noto, solo un’adeguata informativa delle fasi fondamentali di gara consente l’effettiva pubblicità e, per l’effetto, la concreta possibilità di partecipazione da parte degli operatori economici interessati.

Riguardo al caso di specie, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato in s.g. rileva che i parametri di adeguatezza e proporzionalità dell’informativa non possono dirsi rispettati per effetto della mera affissione all’albo pretorio, giacché tale misura di pubblicità non presenta lo stesso grado di conoscibilità della lex specialis. In assenza di un rinvio a detta formalità da parte degli atti di gara ed in mancanza di indicazioni puntuali in seno a quest’ultimi, si deve ritenere che solo un atto avente la medesima pubblicità del bando ovvero una comunicazione personalizzata avrebbe potuto rispettare il principio generale di trasparenza sotteso alla normativa primaria.

In buona sostanza, il bando di gara, non recante indicazione alcuna circa data, ora e luogo di apertura delle offerte, violando il principio di pubblicità delle fondamentali fasi della gara, determina l’invalidità di tutti gli atti della procedura concorsuale, senza che rilevi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post.

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