Giurisprudenza annotata

17.2. T.A.R. Campania, SA, 19 giugno 2009, n. 3300


Abstract


Una ASL bandisce una gara d’appalto comunitaria, con procedura aperta, per la fornitura in noleggio di strumenti, reagenti e materiali di consumo per i propri laboratori di analisi e centri trasfusionali.

L’appalto è definito come “misto” ed è previsto che sia aggiudicato con due procedimenti: il primo, relativo alla fornitura di sistemi e reagenti, da suddividere in lotti, ognuno dei quali aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’altro, riguardante la fornitura di materiali, anch’esso suddiviso in lotti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Un’unità concorrente formula dei rilievi al Capitolato di gara, impugnando la successiva nota con cui la ASL respinge i rilievi stessi.

Nel ricorso, l’impresa censura la violazione della L. 241/1990, degli artt. 2 e seguenti del d. lgs. 163/2006 nonché la violazione dei principi di buona amministrazione e di concorrenza, parità di trattamento, sviamento, difetto di motivazione e chiede l’annullamento degli atti impugnati.

L’istanza di sospensione incidentale degli atti impugnati viene però respinta, con una ordinanza poi confermata dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare.

La stazione appaltante, nel frattempo, aggiudica la fornitura, escludendo l’impresa ricorrente per rilevate irregolarità ed incompletezze nell’offerta di quest’ultima.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, l’impresa esclusa impugna l’esclusione e l’aggiudicazione provvisoria di alcuni lotti; con un secondo ricorso per motivi aggiunti, e con ulteriori motivi aggiunti, impugna anche l’aggiudicazione definitiva ed i contratti di fornitura per invalidità derivata.

Il T.A.R., nel pronunciarsi in senso contrario al ricorrente, ritiene di concentrare l’attenzione sull’ultimo ricorso per motivi aggiunti, con il quale vengono impugnati l’aggiudicazione definitiva ed i connessi contratti di fornitura; ciò in quanto l’interesse alla pronuncia giurisdizionale si concentra nell’atto conclusivo della procedura concorsuale.

Il ricorso introduttivo ed i primi due ricorsi per motivi aggiunti vengono, invece, dichiarati improcedibili.

In sostanza, il Collegio ritiene che le valutazioni operate dalla ASL, nel Capitolato di gara, non siano illegittime, sia perché non sarebbe dimostrato che dalle stesse derivi un pregiudizio per i concorrenti, sia perché in esse vengono in rilievo profili di discrezionalità tecnica non censurabili se non palesemente irragionevoli, circostanza che nel caso di specie non ricorrerebbe.

I Giudici richiamano, sul punto, l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione e va fatta tenendo conto della distinzione tra elementi e parametri di valutazione.

Gli “elementi” di valutazione (merito tecnico, caratteristiche qualitative, prezzo, tempo etc.) sono "elementi" variabili secondo il contratto, che solo successivamente vengono tradotti in valori numerici, cioè in "parametri" di valutazione e di ponderazione.

Se ne deduce che l'elemento è una caratteristica dell'offerta in base alla quale deve essere effettuata la valutazione da parte dell'amministrazione, mentre il parametro è un dato numerico volto a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo qualità.

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