Giurisprudenza annotata

16.8. T.A.R. Calabria, CZ , 3 luglio 2009, n.713


Abstract


Con la sentenza n. 713 del 3 luglio 2009, il T.A.R. Calabria si pronuncia in merito all’esclusione di un RTI da una gara a procedura aperta, indetta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura del servizio ferroviario metropolitano nell’area comunale, e sulla sorte del contratto medio tempore stipulato, dalla stazione appaltante, con una diversa aggiudicataria.

Nella vicenda esaminata, il bando di gara prevede, tra i requisiti di capacità economica e finanziaria, che le unità concorrenti abbiano realizzato, negli ultimi cinque esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando stesso, un fatturato globale per un importo pari a tre volte l’importo stimato delle prestazioni oggetto dell’appalto.

La lex specialis contiene, poi, una previsione specifica per l’ipotesi in cui alla gara partecipi una ATI: in tal caso, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura non superiore al 60 %, mentre nulla è richiesto per le mandanti.

L’RTI ricorrente, sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006, viene richiesto, dalla stazione appaltante, di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria e alla capacità tecnica organizzativa.

Esaminata la documentazione, il RTI viene, però, escluso, in quanto “i Modelli Unici del professionista, Geologo dott. V., non risultano corredati dalle relative ricevute di presentazione ai competenti uffici delle entrate, come espressamente previsto dal disciplinare”.

Avverso tale provvedimento, il RTI propone ricorso al T.A.R. competente, chiedendo l’annullamento dell’esclusione e il risarcimento del danno.

Ciò in quanto, in primo luogo, la presentazione delle ricevute non è prescritta a pena di esclusione dal disciplinare; inoltre, il possesso del requisito economico finanziario è stato abbondantemente integrato dalla documentazione prodotta dagli altri componenti della RTI; infine, la produzione delle ricevute può essere oggetto di integrazione documentale.

Nelle more del giudizio, la stazione appaltante aggiudica la gara e stipula il contratto con altro Raggruppamento.

Il T.A.R., con una articolata pronuncia, accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, mentre dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di caducazione/inefficacia del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto la sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo.

Quanto al primo profilo, il T.A.R. osserva che l’esclusione del RTI ricorrente viene disposta per mancata presentazione di documentazione la cui incompletezza non è stata prevista dal bando come causa di esclusione; si tratta, in sostanza, di una irregolarità meramente formale.

Tale considerazione, unita a quella che la somma dei fatturati documentati dagli altri partecipanti al raggruppamento è più che sufficiente ad integrare il requisito minimo richiesto dal bando, conduce il T.A.R. ad accogliere le doglianze del ricorrente.

Il Collegio, infatti, valorizza quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’automatica esclusione di un’impresa per mere irregolarità formali della documentazione presentata deve ritenersi illegittima, ove tali irregolarità non costituiscano, per chiara ed espressa previsione del bando di gara, causa di esclusione e non abbiano formato oggetto di una valutazione che escluda la possibilità della loro regolarizzazione.

Il T.A.R., infine, si occupa della domanda di risarcimento del danno per  equivalente.

Il Collegio osserva che il danno lamentato dal concorrente illegittimamente escluso deve, in via prioritaria e preferenziale, essere ristorato in forma specifica mediante la rinnovazione delle operazioni di gara, quando, come nel caso di specie, alla stazione appaltante permanga tale potere.

Alla luce delle considerazioni che precedono, i Giudici rigettano la domanda di risarcimento del danno per equivalente, annullano l’illegittima esclusione e l’aggiudicazione al RTI controinteressato e dichiarano inammissibile la domanda di inefficacia del contratto per difetto di giurisdizione.

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