Giurisprudenza annotata

16.5. Consiglio Stato, VI, 19 giugno 2009, n. 4147


Abstract


In tema di pubblici appalti, l’interesse pubblico a non perdere il finanziamento deve necessariamente considerarsi recessivo rispetto all’interesse pubblico al corretto svolgimento della gara; altrimenti, in ogni ipotesi di gara svolta a ridosso della scadenza di termini per il finanziamento dell’opera, l’esito della stessa risulterebbe non contestabile in sede giurisdizionale e ciò ovviamente non è compatibile con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Sotto altro profilo, il Conisglio di Stato chiarisce che il giudice amministrativo si può ispirare alle esigenze di economia processuale per determinare l’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, giungendo a determinare una soccombenza che di per sé comunque si produrrebbe (sia pure in base a una diversa ratio decidendi) anche invertendo l’ordine di trattazione delle questioni (e che, dunque, si basa su statuizioni rispettose del principio della parità delle parti). La fondatezza dei motivi del ricorso incidentale conduce all’improcedibilità del ricorso principale oppure l’infondatezza dei motivi di quello principale conduce all’improcedibilità del ricorso incidentale.

Da ultimo, la sentenza ribadisce che l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria è una facoltà, e non quindi onere, per i concorrenti di una procedura di gara, che possono anche optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva. Di conseguenza, dalla eventuale qualificazione dell’atto impugnato come aggiudicazione provvisoria non deriva alcun effetto preclusivo in ordine alla sussistenza dell’interesse al ricorso, che è comunque ammissibile.

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