Giurisprudenza annotata

16.1. Consiglio Stato, V, 9 giugno 2009, n. 3575


Abstract


Nella procedura dell’appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il principio di segretezza di quest’ultima impone che sia interdetto al seggio di gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato nella valutazione dell’offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue necessariamente l’esclusione del concorrente dalla gara, anche in assenza di espresse previsioni della lex specialis.

Viola il suddetto divieto il concorrente che abbia inserito il computo metrico estimativo completo di prezzi idonei a rivelare il ribasso offerto, così palesando al seggio di gara, prima della formale apertura della busta contenente l’offerta economica, i termini di quest’ultima.

E’, quindi, legittima l’esclusione di tale concorrente dalla gara.


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Riferimenti bibliografici





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