Giurisprudenza annotata

15.7. Consiglio Stato, VI, 3 aprile 2009, n. 4134


Abstract


La sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4134 del 3 aprile 2009 verte sul ricorso in appello, proposto da una cooperativa agricola, avverso una sentenza del T.A.R. del Lazio n.610/2004 in materia di quote-latte.

Nell’affrontare la questione il Consiglio di Stato si trova a ribadire una serie di principi generali in materia di condizioni dell’azione, sia di carattere processuale che generale.

Partendo dal caso in esame, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la cooperativa agricola di cui sopra chiedeva l’annullamento di alcuni provvedimenti emessi dall’ AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) relativi alla procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare, relativo ad un periodo specifico di consegne, contestando l’assegnazione delle quote-latte e la determinazione del prelievo supplementare derivante dall’operazione di compensazione nazionale.

Il T.A.R., vagliando la posizione soggettiva della cooperativa appellante, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di interesse.

Per i Giudici, infatti, la ricorrente era semplicemente il soggetto primo acquirente del latte prodotto dalle imprese titolari di quote. Ad essa spettava, esclusivamente, il compito di trattenere, ai sensi dell’ articolo 8, comma 1 del Regolamento CEE n. 1392/2001, le somme a titolo di prelievo supplementare, versandole poi all’AGEA dopo i conteggi sul calcolo provvisorio effettuato al momento del ritiro, oppure restituendole allo stesso produttore.

Assolutamente indifferente risultava, per l’azienda prima acquirente, l’individuazione del soggetto cui restituire le somme provvisoriamente trattenute.

Ricorrendo in appello, la originaria ricorrente in primo grado, ribadiva la sussistenza del proprio interesse a ricorrere e che il primo acquirente non poteva essere considerato mero “sostituto” del produttore.

Il Consiglio di Stato, investito della questione, in punto di diritto affronta immediatamente la questione relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado come decisa dal T.A.R.

Per i giudici della sezione VI, “il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata, né futura, né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento”.

In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, che si evincono dall’articolo 24, comma 1 della Costituzione (<>) e dall’articolo 100 c.p.c. (<  >), l’interesse processuale presuppone una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza di uno dei due requisiti l’azione è inammissibile.

Come già più volte ribadito dalla dottrina processualcivilistica, chiariscono i Giudici di Palazzo Spada, “l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto”.

Gli stessi requisiti che caratterizzano l’interesse ad agire , come previsti dall’articolo 100 c.p.c., si ritrovano nell’interesse a ricorrere nel processo amministrativo: la presenza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che a quest’ultimo potrebbe portare l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Il Collegio ribadisce che “ai fini dell’ammissibilità del ricorso occorre, pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio , lesione prospettata e provvedimento richiesto”. Nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non porti vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse.

L’interesse al ricorso, inoltre, deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda, sia al momento della decisione e spetta al giudice amministrativo la verifica della presenza di questa condizione in ciascuno dei momenti del processo amministrativo.

Nel caso in esame il Collegio ritiene che i parametri sopra esposti siano insussistenti.

Infatti, la giurisprudenza ha costantemente sostenuto che “ in materia di legittimazione ad agire la regola fondamentale è quella sancita dall’articolo 81 c.p.c., secondo cui per agire in giudizio bisogna essere portatori di un interesse personale proprio, salvi i casi in cui la legge espressamente preveda la legittimazione a difendere interessi altrui o collettivi o generali (<>)”. (Consiglio di Stato , sez. V, 06 febbraio 2007, n. 476).

Il principio ora esposto , sostenuto dai Giudici di primo grado, trova d’accordo anche il Collegio.

Non osta a quanto sopra affermato, sostengono i Giudici della VI sezione, il fatto che l’appellante sia una società cooperativa perseguente finalità mutualistiche, annullando la differenza di posizione tra produttori e acquirenti.

La questione delle quote-latte, chiariscono i Giudici, è stata più volte affrontata in autorevoli sedi.

Il regime delle quote-latte è stato introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della disciplina comunitaria, per ridurre il divario esistente tra l’offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari, disincentivare le eccedenze strutturali e conseguire un miglior equilibrio del mercato. Ad ogni singolo produttore viene assegnato un quantitativo massimo di produzione consentita e viene imposto un prelievo supplementare per il quantitativo eccedente. Gli acquirenti provvedono a comunicare alle regioni e all’AGEA i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore e a versare alla stessa AGEA gli importi trattenuti.

Si tratta, però, di un versamento in sostituzione dei produttori, che rimangono i reali debitori.

Sul punto è interessante il richiamo alle decisioni del Consiglio di Stato, sezione VI, udienza del 20/01/2009 n. 1634/2009 e n. 1579/2009.

Nella prima sentenza sopra citata i giudici ribadiscono che “il debitore del prelievo è il produttore e che l’acquirente svolge solo un ruolo di sostituto”.

Nella sentenza 1579/2009, in punto di diritto, i giudici precisano nuovamente che “gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo e a cui va imputata ogni omissione, fermo restando l’azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi”.

I giudici della sezione VI sottolineano che la posizione del c.d. “primo acquirente” è una posizione derivata, e che “l’individuazione dello stesso quale soggetto latore di uno specifico obbligo nei confronti dello Stato, discende dalla necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prelievo supplementare”.

Importante è, inoltre, il richiamo alla fondamentale decisione della Corte Costituzionale n. 272/2005 (in tema di attribuzioni di competenza tra le Regioni e l’AIMA in materia di quote-latte), nella quale viene precisato che “l’attività dell’acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull’intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte”.

L’acquirente, pertanto, adempie un obbligo proprio, ma in via derivata: pur potendo trattenere somme o farsi prestare garanzia, non versa o restituisce somme proprie.

Non ricorre l’interesse dell’appellante, continua il Collegio, ad ottenere un giudizio demolitorio che “investendo l’an della debenza, rientra unicamente nella sfera giuridica del produttore”.

Il sistema prevedeva un obbligo dell’acquirente all’accantonamento nella percentuale prevista sul corrispettivo di forniture di latte risultante eccedente rispetto alla quota assegnata.

Venuto meno l’obbligo, in armonia con il sistema comunitario, essendo rimasta una mera facoltà, “ si accorda all’acquirente , ove lo ritenga opportuno nel complessivo assetto dei rapporti contrattuali con il produttore, la possibilità di avvalersi di uno strumento di protezione dei propri interessi in relazione al dovere di versare il prelievo supplementare che risulti dovuto dal produttore medesimo” (Cassazione Sezioni Unite n. 26434/2006).

Nonostante ciò, l’obbligo grava esclusivamente sul produttore , e l’acquirente non è abilitato ad esercitare i diritti di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 81 c.p.c.

Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, il Consiglio di Stato respinge l’appello confermando la decisione impugnata.  

Riferimenti bibliografici





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