Giurisprudenza annotata

23.3. Corte Costituzionale, Ord. 26 giugno 2009, n. 189


Abstract


Corte Cost., Ord. 26/06/2009, n. 189 – Pres. Amirante, Red. De Siervo (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Valle D’Aosta, con ricorso notificato il 16 - 19 giugno 2008, depositato in cancelleria il 24 giugno 2008 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2008).

In data 16 giugno 2008 il Presidente del Consiglio ha fatto ricorso avverso numerose disposizioni dettate dalla Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4. Innanzitutto veniva denunciata l’illegittimità dell’art. 8 della citata legge, secondo cui «i medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianità di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi)». In particolare tale disposizione veniva criticata in riferimento alla reiterazione della norma transitoria dettata dall’art. 8, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; al mancato rispetto dell' “obiettivo di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, essendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, costituisce limite alla competenza concorrente, riconosciuta alla Regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost.”; e “principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo ad un gruppo di medici individuato in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato nonché oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma statale di principio, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano servizio in condizioni analoghe, e concedendo, attraverso l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico”.

“Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Valle d'Aosta, con la legge regionale 6 aprile 2009, n. 6 è intervenuta” però “a modificare la disciplina oggetto delle censure”, con conseguente rinuncio al ricorso da parte del ricorrente ed estinzione del processo.


Riferimenti bibliografici





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