Giurisprudenza annotata

20.9. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5235


Abstract


Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR Puglia, Lecce, prima Sezione, n. 3826 del 2007 e respinge il ricorso in primo grado proposto da una società avverso gli atti del procedimento, conclusosi con esito negativo, avanti alla Conferenza dei Servizi della Regione Puglia, per il trasferimento e modifica delle modalità insediative, con riduzione della superficie di vendita e richiesta di proroga, di un’autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita. 
Il Tribunale amministrativo, nelle more della decisione, afferma che la violazione dell'art. 10 bis, della legge n. 241 del 1990 non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo. L'art. 21 octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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