Giurisprudenza annotata

13.6. T.A.R. Lazio, RM, sez. III-quater, 8 maggio 2009, n. 4924


Abstract


Con la sentenza n. 4924 del 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. III quater - si pronuncia sul tema dei limiti alla discrezionalità dell’amministrazione circa la scelta di comprendere o meno in un unico appalto di fornitura in “global service” ovvero in più lotti un complesso di prestazioni, afferenti al settore sanità, da conferire mediante pubblica gara.

In particolare, pur ammettendo in linea di principio l’assoluta discrezionalità dell’amministrazione al riguardo, i Giudici Romani non mancano di sottolineare come la discrezionalità di una tale determinazione non possa essere considerata assolutamente sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo.

Ed infatti, le scelte di cui si discorre non devono essere illogiche, arbitrarie, inutili o superflue e devono essere rispettose del principio di proporzionalità, il quale, come noto, esige che ogni provvedimento adottato sia necessario e, al tempo stesso, adeguato rispetto agli scopi perseguiti per cui, nella scelta dei provvedimenti da adottare, la Stazione Appaltante deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l'esercizio dell'attività economica. Ciò in quanto, il concreto esercizio del potere discrezionale deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, oltre che rispettare le specifiche norme recate dal d.lgs. 163/06 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici). L’intero impianto, dunque, non deve costituire una violazione sostanziale dei principi di libera concorrenza, par condicio, non discriminazione, trasparenza di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Diversamente, soprattutto nel settore sanità, a partire dagli anni novanta, la crisi finanziaria ed operativa, specie quella concernente le spese di investimento e le difficoltà operative, organizzative e funzionali (derivanti dai reiterati blocchi del turn-over), ha spesso visto il legittimo ricorso a bandi omnicomprensivi, caratterizzati, cioè, da un contenuto piuttosto variegato.

Tuttavia, come statuito dal Collegio, tali bandi si rivelano lesivi dei principi generali in materia di appalti quando vi sia la concreta impossibilità per le imprese di formulare offerte consapevoli a cagione della eccessiva diversità, della assoluta eterogeneità delle prestazioni, dell'oggettiva indeterminatezza dell'oggetto del contratto, della carenza e dell’illogicità e, conseguente inapplicabilità, dei criteri selettivi previsti dal bando (sul punto, cfr. ex multis: T.A.R. Campania, 20 marzo 2008, n. 1458; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 3793; T.A.R. Lazio, Latina, 19 maggio 2000, n. 361).


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Riferimenti bibliografici





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