Giurisprudenza annotata

13.5. Cassazione Civile, Sez. Unite, 3 aprile 2009, n. 8113


Abstract


Con la sentenza in rassegna, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno precisato che il contratto di tesoreria tra un privato ed un Ente locale deve essere qualificato, non già come appalto di servizi, bensì in termini di rapporto concessorio e, al contempo, hanno ribadito un importante principio in punto di giurisdizione.

Detta qualificazione, in particolare, come messo in luce dai Giudici di Piazza Cavour, è strettamente correlata alle specificità dell’oggetto contrattuale, atteso che il rapporto de quo ha ad oggetto la gestione di un servizio, quale quello di tesoreria comunale, che implica il conferimento delle seguenti funzioni pubblicistiche: maneggio di denaro pubblico e controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, oltre che sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio.

Quanto alla giurisdizione, il Supremo Collegio non ha mancato di rilevare che, stante la parziale illegittimità costituzionale del d.lgs. 80/1998, come modificato dall’art. 7, legge 205/2000, già dichiarata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204/2004, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi – escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi - sono devolute in via esclusiva al Giudice Amministrativo.

Dal che, l’assunto secondo cui una controversia avente ad oggetto il corrispettivo spettante ad un’impresa concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione di imposte comunale, ovvero, come nel caso di specie, all’affidatario del servizio di tesoreria comunale, ricade nella giurisdizione del G.O..

Ed ancora, secondo le Sezioni Unite, affinché il G.A. sia chiamato a giudicare in vi esclusiva su una controversia inerente i rapporti di dare e avere tra il Comune ed una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, implicante indagini e statuizioni sulla validità ed operatività dei provvedimenti e di clausole del rapporto concessorio, è necessario che la controversia stessa richieda “in via principale e non meramente incidentale o delibativa, una decisione sul contenuto e sulla disciplina del rapporto di concessione” (Corte di Cassazione, S.U. Civili, 7 febbraio 2002, n. 1734).

Del resto, solo in tale ultima evenienza la controversia inerente i rapporti di dare e avere tra il Comune ed una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi potrebbe configurarsi come perfettamente corrispondente - quanto ai profili di giurisdizione - alla controversia tra l’esattore tesoriere di un Comune ed il Comune stesso, avente ad oggetto il momento genetico del rapporto di concessione del servizio di tesoreria, e non già la mera debenza e la misura del corrispettivo, con conseguente ricaduta della stessa sotto la giurisdizione esclusiva del G.A. (cfr. sentenza n. 1734 cit. e Corte di cassazione, S.U. Civili, 16 luglio, n. 9648).

Con precipuo riferimento al caso di specie, invece, atteso che la controversia riguardava esclusivamente la misura del corrispettivo contrattualmente spettante al concessionario del pubblico servizio e, segnatamente, al tesoriere comunale, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.


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