Giurisprudenza annotata

7.5. CONSIGLIO DI STATO, 18 AGOSTO 2010, N. 5830


Abstract


Il Consiglio di Stato con la decisione n. 5830 del 18.8.2010, ha affrontato l’insidiosa materia delle procedure concorsuali adottate per la copertura di posti vacanti nell’organico delle amministrazioni pubbliche. Il caso oggetto della sentenza che si annota, riguarda la richiesta di annullamento del bando di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato ad 1 posto di funzionario amministrativo indetto da un Ente locale operante nel settore sanitario. La richiesta di annullamento era stata accolta dal TAR in quanto, secondo il tribunale, sussisteva l’obbligo per l’amministrazione di attivare prima dell’espletamento della procedura concorsuale la procedure di mobilità come prescritto dall’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico del Pubblico impiego). L’Ente ha presentato appello avverso la sentenza ma il Consiglio di Stato, nella decisione che si analizza, ha respinto il ricorso confermando l’interpretazione del Tribunale di primo grado. Interessante è comunque l’orientamento confermato dal Consesso di Palazzo Spada relativo alla vigenza del principio per il quale è fatto obbligo alle PP.AA. che hanno necessità di coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali. La disposizione applicabile nella fattispecie è inserita nell’art. 30, comma 2-bis del Testo unico Pubblico impiego così come modificata dal decreto legislativo n. 150/2009, noto come Riforma Brunetta ed in vigore dal 15.11.2009. Secondo il comma 2-bis le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Nel decidere la questione il Consiglio di Stato ha, inoltre, ritenuto che l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del Testo Unico del Pubblico impiego non fosse tale da comprimere in modo irragionevole l’autonomia delle singole amministrazioni in merito alla decisione di bandire procedure concorsuali. Difatti in base ed in ossequio ai principi di buon andamento ed efficienza, che devono connotare tutta l’attività amministrativa, è necessario che l’amministrazione stessa avvii la procedura finalizzata ad accertare l’esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante. Solo dopo l’esito infruttuoso di tale procedimento, si può “riespandere” la facoltà dell’amministrazione di indire la procedura concorsuale, sempre nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che il reclutamento dei dipendenti pubblici deve avvenire attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione.

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