Giurisprudenza annotata

2.4. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 13.1.2010, N. 53


Abstract


Il Consiglio di Stato si sofferma nuovamente in materia di diritto di accesso agli atti del procedimento tributario come aveva già fatto nel 2008 con la decisione n.5144. In quell’occasione aveva ritenuto che occorre accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all’art.24 della legge n.241 del 1990, alla stregua della quale l’inaccessibilità agli atti del procedimento tributario è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla qualificazione del tributo. Per il consesso di Palazzo Spada, diversamente opinando quanto sopra asserito, si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giudiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale nella specie instauratosi a seguito della verifica tributaria. Inoltre è la stesso comma settimo dell’art.24 della legge 241/90 che, come norma di chiusura, garantisce comunque l’accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, individuando come unico limite i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. Nel caso specifico un contribuente aveva richiesto i documenti del procedimento tributario che lo riguardavano in relazione alle vicende tributarie, in vista dell’udienza preliminare del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ma il TAR aveva in primis rigettato il ricorso. Il Consiglio di Stato chiarisce che non può non riconoscersi in capo all’appellante un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli atti del procedimento tributario in questione, tenuto conto che lo stesso appellante è chiamato a difendersi nel parallelo procedimento penale iniziato nei suoi confronti. Difatti il giudice di appello ritiene che diversamente risulterebbe difficile comprendere come l’appellante possa altrimenti far fronte alla necessità, costituzionalmente garantita, di difendersi concretamente in sede penale se non gli venisse consentito di accedere agli atti tributari in correlazione ai quali l’Autorità giudiziaria penale ha deciso di procedere nei suoi confronti.

Riferimenti bibliografici





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