Giurisprudenza annotata

2.3. CONSIGLIO DI STATO N.371 DEL 29.1.2010


Abstract


La decisione del Consiglio di Stato n.371 del 2010 merita una segnalazione per la definizione di controinteressati al procedimento amministrativo che il giudice di appello pone a fondamento della sentenza stessa. In particolare la materia del contendere riguardava l’impugnazione di un bando universitario per l’ammissione ai corsi di laurea, in particolare alla mancata applicazione della riserva di posti a favore di studenti universitari extracomunitari. Il tutto si era concluso in primo grado con il respingimento del ricorso. Tra le motivazioni del rigetto il TAR aveva insistito sulla mancata notificazione del ricorso ai controinteressati. Il Consiglio di Stato, nella decisione che si segnala, affronta, quindi, la definizione di controinteressato affermando che riveste tale qualifica chi sia attributario di due specifici requisiti: si è detto infatti, condivisibilmente, che “l'interesse al mantenimento della situazione vantaggiosa determinata dal provvedimento impugnato non è sufficiente ad integrare la nozione di controinteressato in senso tecnico, occorrendo la simultanea presenza di altro elemento parimenti essenziale, quello c.d. formale, scaturente dall'esplicita contemplazione del soggetto del provvedimento impugnato ovvero dalla sua immediata individuabilità.” Nello specifico, in materia di impugnativa avverso selezioni concorsuali, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre affermato che “la parte ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 21, l. TAR, deve notificare il ricorso avverso la graduatoria di un concorso ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità.” L’appello viene per tale motivo respinto poiché dalla omessa notifica ad alcun controinteressato del ricorso di primo grado “discende la conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado e l’assorbimento, in tale statuizione pregiudiziale, degli ulteriori profili di censura (in riferimento ai quali, per incidens, può unicamente osservarsi la condivisibilità dell’opzione ermeneutica del Tar che ha escluso la applicabilità delle invocate disposizioni allo straniero già residente, la cui condizione, sotto il profilo dell’accesso all’istruzione, appare compiutamente regolata dall’art. 39 della legge n. 286/1998)”.

Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821