Saggi e contributi scientifici

IL DANNO BIOLOGICO E IL D.P.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 181


Abstract


SOMMARIO: 1. Premessa; 2. il danno biologico nel sistema delle assicurazioni private; 3. il danno biologico nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4. differenze tra sistema civilistico e sistema indennitario; 5. Il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181; 6. Conclusioni. 



1. Premessa. 
Con il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, viene adottato il regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
In particolare, il citato art. 6 prevede che le percentuali di invalidità riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 206/2004, siano rivalutate tenendo conto dell’eventuale aggravamento fisico intercorso e del riconoscimento del danno biologico e morale. 
Il D.P.R. in esame, assume importanza in quanto introduce, per le vittime del terrorismo, una forma di rivalutazione e di aggiornamento del valore risarcitorio delle prestazioni che tiene conto anche del danno biologico, a fronte di altre categorie di soggetti, diversamente tutelate, per le quali è normativamente previsto, ma non ancora realizzato, un meccanismo di rivalutazione del danno biologico che consenta una forma di adeguamento delle relative prestazioni.

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