Giurisprudenza annotata

2.5. CONS. ST., SEZ. VI, 13 MAGGIO 2008, N. 2231 - TRANSLATIO JUDICII


Abstract


Con la sentenza n. 2231/2008, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisdizionale maggioritario in tema di “translatio judicii” appena dopo la propria, recente sentenza n. 1059 vertente, tra l’altro, sul medesimo argomento.

Il Giudice d’appello amministrativo ribadisce che, come affermato dalla Corte costituzionale (Sentenza 12 marzo 2007, n. 77) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 22 febbraio 2007, n. 4109), «allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice giurisdizionalmente incompetente».

Il giudice “erroneamente” adito, dunque, può evitare di rigettare la propria competenza vanificando gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dal ricorrente, indicando esso stesso l’Autorità giurisdizionale competente e stabilendo i termini temporali per la connessa riassunzione.

L’applicazione in via analogica dell’art. 50 c.p.c., comporta l’automatica fissazione del termine di 60 giorni per la riassunzione della domanda dinnanzi al giudice competente in assenza di precipua indicazione del giudice che declina la giurisdizione.


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Riferimenti bibliografici





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