Giurisprudenza annotata

2.2. CONS. ST., SEZ. VI, 15 APRILE 2008, N. 1751 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI


Abstract


Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato, nel dirimere una controversia insorta tra una società di gestione di villaggi turistici ed il comune titolare della competenza al rilascio di una concessione di zona demaniale marittima prospicente un'area di proprietà della società medesima, chiarisce la corretta interpretazione di alcune disposizioni della legge n. 241/1990. Innanzitutto, non è ammissibile la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 in ordine ad una domanda di rilascio di concessione. La norma desumibile dalla disposizione in argomento, infatti, concerne "determinazioni provvedimentali di natura autorizzatoria, che sono quelle con le quali la pubblica amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà di esercitare un diritto o un potere che preesiste all’ autorizzazione stessa, ma allo stato solo potenziale, la cui espansione resta impedita fino a quando l’ autorità competente accerti che sussistano le condizioni per il suo esercizio o, quantomeno, l’assenza di ragioni a ciò contrarie", mentre un provvedimento di natura concessoria determina l'effetto traslativo in capo al beneficiario di un diritto o di un potere che non fa parte, a priori, della sua sfera giuridica. Laddove, poi, l'Amministrazione decida di avvalersi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero di integrare un provvedimento con un accordo intervenuto con il soggetto destinatario dell'azione amministrativa, essa non può mancare di recepire nell'atto unilaterale ed autoritativo (nel caso di specie, di rilascio di un titolo concessorio), le clausole concordate nella fase istruttoria del procedimento. Di particolare spessore è, infine, la censura del Supremo consesso giurisdizionale amministrativo, in ordine ad una determinazione dell'organo comunale competente al rilascio di una concessione demaniale, il quale sospende il procedimento connesso recependo acriticamente e senza alcuna autonoma motivazione, la sollecitazione formulata da un'amministrazione statale volta a far sospendere, appunto, la fase istruttoria del procedimento de quo.

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Riferimenti bibliografici





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