Giurisprudenza annotata

1.10. TAR LAZIO, SEZ. II, 28 MAGGIO 2008, N. 5218 - STRISCE BLU ROMA


Abstract


Il TAR Lazio ha annullato la delibera della Giunta Municipale del Comune di Roma del 3 marzo 2004, n. 104, a mezzo della quale erano state delimitate le "zone di particolare rilevanza urbanistica" all'interno delle quali, ad avviso dell'Esecutivo del capoluogo laziale, sussistevano "esigenze e condizioni particolari di traffico" che giustificavano la tariffazione della sosta generalizzata nelle suddette aree.
L'imposizione del pagamento per la sosta delle auto all'interno di delimitate aree del territorio comunale è stata disposta al fine di predisporre "uno strumento di regolazione atto a scoraggiare parcheggi prolungati e finalizzata ad ottenere un effetto dissuasivo dell'uso del mezzo di trasporto individuale a favore di quello pubblico, producendo così decongestione del traffico e maggior vivibilità". 
La possibilità di delimitare delle aree in cui imporre il pagamento della sosta per le auto è soggetta ad una serie di comprensibili limitazioni volte a garantire una indebita compressione dei diritti e degli interessi degli utenti delle strade pubbliche. L'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) prevede espressamente che, previa deliberazione della giunta (comunale), possano essere stabilite delle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sia subordinata al pagamento di una quota da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative tariffe e condizioni in conformità alle direttive del Ministro dei trasporti. Il medesimo articolo, al successivo comma 8, dispone che l'eventuale istallazione dei dispositivi di cui sopra da parte del Comune, sia mediante la gestione diretta del parcheggio che per mezzo della concessione di detta attività, debba essere "compensata" dalla previsione di una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo di durata della sosta, all'interno dello stesso settore ove insistono i parcheggi a pagamento o nelle immediate vicinanze.
Suddetto obbligo, peraltro, non sussiste relativamente alle zone definite "area pedonale" e "zone a traffico limitato" ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 285/1992, per quelle classificate con la lettera "A" dall'art. 2 del D.M. Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistono esigenza e condizioni particolari di traffico.
E' proprio tale ultimo inciso a rappresentare il principale motivo di contesa che ha condotto all'annullamento della delibera G.M. n. 104/2004. Il giudice amministrativo di primo grado ha, infatti, rilevato che i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento (per inciso, quelli relativi all'area "Ostiense X-C") sono viziati da eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Comune, dunque, non avrebbe adeguatamente sostanziato la propria decisione di classificare particolari aree urbane come "zone di particolare rilevanza urbanistica". Nella delibera G.M. n. 104/2004 la motivazione principalmente addotta per giustificare assegnare suddetta classificazione a determinate aree urbane consisteva nel richiamo ad uno "studio" non allegato alla medesima delibera e non immediatamente reperibile (che non poteva, perciò, essere addotto a parametro per una motivazione "per relationem"), peraltro realizzato dalla società incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento e non valutabile, per tale motivo, come "soggetto terzo e imparziale".
La realizzazione dei parcheggi a pagamento successiva alla delibera G.M. n. 104/2004 sarebbe avvenuta, dunque, sulla base di un provvedimento presupposto illegittimo, venuto a conoscenza dei ricorrenti, però, solo a seguito di formale accesso agli atti seguito da una risposta dell'Amministrazione in cui si evinceva che "i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n. 1514 del 31/5/2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere della Giunta Comunale n. 104/2004 e n. 320/2002".
A sostegno della necessità che la predisposizione di parcheggi a pagamento sia contemporaneamente compensata dalla realizzazione di parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze, il TAR Lazio ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. civili, del 9 gennaio 2007, n. 116.


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