Giurisprudenza annotata

1.7. CORTE COST., SENTENZA 12-28 MARZO 2008, N. 70 - URBANISTICA ED EDILIZIA


Abstract


La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione  dell'andamento  dei  conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 novembre 2003,  n. 326,  nella parte in cui non prevede che gli effetti di cui all'art.  38,  comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria  delle  opere  edilizie),  si  producono anche allorche',  anteriormente  al  decorso  dei  36  mesi  dal  pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruita' da parte dell'autorita' comunale dell'oblazione corrisposta. La previsione di un termine ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva del reato, dunque, risulta non irragionevole proprio sia in quanto connessa con l'esigenza di garantire che essa si produca solo con l'effettivo pagamento dell'oblazione realmente dovuta, sia in quanto volta a fissare un termine congruo all'amministrazione per operare i necessari accertamenti, senza tuttavia sacrificare completamente l'interesse del privato ad addivenire alla definizione del procedimento penale. Tuttavia, per come è formulato, l'art. 32, comma 36, rende necessario comunque attendere il decorso di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, senza consentire al giudice di tener conto degli accertamenti effettuati dall'amministrazione anteriormente alla scadenza del suddetto termine. In altre parole, la disposizione censurata esclude che possa essere dichiarato estinto il reato prima dei trentasei mesi, pur quando il comune abbia accertato che l'oblazione versata corrisponde a quella effettivamente dovuta, ove tale accertamento sia avvenuto prima del decorso del suddetto termine. Tale previsione risulta manifestamente irragionevole dal momento che, allorché l'autorità comunale abbia verificato la congruità dell'oblazione versata, il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione. Conseguentemente, l'art. 32, comma 36, deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche allorché, anteriormente al decorso di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta.

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