Abstract
Sommario
1. Procedimento disciplinare e pubblico impiego non privatizzato. Quadro normativo; 2. Le regole del procedimento disciplinare; 3. Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale; 4. La sospensione cautelare non disciplinare.
1. Procedimento disciplinare e pubblico impiego non privatizzato. Quadro normativo
La tematica della responsabilità disciplinare assume caratteristiche peculiari con riferimento ad alcune categorie di personale pubblico.
L’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha recepito il testo dell’art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, elenca alcune categorie di personale pubblico che sono sottratte alla contrattualizzazione e che rimangono regolate dalla disciplina di diritto pubblico.
Si tratta in particolare dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera diplomatica, dei professori e dei ricercatori universitari, dei dipendenti della Banca d’Italia, della Consob, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Nell’ambito della materia disciplinare, l’esclusione di tali categorie dalla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, attraverso cui il legislatore ha attribuito natura privatistica a tutti gli atti dell’amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, comporta una serie di conseguenze.
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