Giurisprudenza annotata

11.4. Consiglio di St., sez. V, 29 aprile 2009, n. 2742


Abstract


Il Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2009, n. 2742, si interroga su quali siano le irregolarità tributarie idonee a comportare l’esclusione dell’aspirante contraente dalle gare pubbliche.

Nel caso esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, la stazione appaltante riscontra, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione ad una gara per la fornitura di segnaletica stradale, che nei confronti dell’impresa risultata aggiudicataria provvisoria risulta emessa una cartella esattoriale per irregolarità in materia di imposte di bollo per l’anno 2007.

Avendo la società dichiarato, nella propria domanda di partecipazione, di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse alla data di pubblicazione del bando, la P.A. prima chiede chiarimenti alla concorrente e poi, non ritenendo esaustive le risposte fornite, revoca l’aggiudicazione.

La società esclusa ricorre al T.A.R. adducendo, tra gli altri motivi, l’illegittimità della sua esclusione per l’esiguità della irregolarità riscontrata (pari ad euro 46,24). La pronuncia del giudice di prime cure, favorevole al ricorrente, viene appellata dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato, dopo aver verificato che l’impresa ha impugnato anche la nuova aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, e che, pertanto, il ricorso di primo grado, introduttivo del giudizio, deve ritenersi ammissibile, si pronuncia senza tentennamenti in favore della concorrente esclusa.

Osserva, infatti, il Supremo Collegio come nessuna importanza abbia, ai fini della risoluzione della controversia, stabilire se alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara esistesse o meno l’accertamento definitivo della irregolarità in materia di imposta di bollo e se la società ne fosse o meno a conoscenza.

Tali verifiche, nel caso esaminato, vengono ritenute ultronee, dovendosi piuttosto giudicare assorbente il rilievo connesso alla assoluta esiguità della irregolarità riscontrata.

In particolare, il Collegio rileva come non tutte le irregolarità siano idonee a comportare l’esclusione dalle gare, in quanto non tutte le irregolarità sono tali da incidere sulla affidabilità professionale e morale dell’aspirante contraente.

Ritenendo, quindi, che le irregolarità contestate siano “insignificanti ( …) e per di più prontamente pagate”, il Consiglio di Stato respinge l’appello della stazione appaltante e si pronuncia in favore dell’impresa esclusa.


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Riferimenti bibliografici





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