Giurisprudenza annotata

10.9. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 aprile 2009, n. 293


Abstract


Con la sentenza in commento il T. A. R. Friuli Venezia Giulia si sofferma sulla natura della relazione geologica che, a norma della Legge Regionale F.V.G. 9 maggio 1988, n. 27, deve essere predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il Piano Regolatore Generale – P. R. G.

Tale relazione, afferma il Collegio, consta di un insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’Allegato II A, che alla categoria n. 12 richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”.

Da ciò deriva, qualora l’Ente non sia in grado di redigere la relazione geologica per il tramite dei propri uffici interni, che la stessa deve essere affidata con gara ad evidenza pubblica, con il rispetto delle regole di cui al D. Lgs. n. 163/2006, ovvero, previa pubblicazione di un bando di gara che offra la possibilità di partecipare a tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge.


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Riferimenti bibliografici





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