Giurisprudenza annotata

10.6. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 3981


Abstract


In tema di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della costruzione e gestione di un impianto sportivo, la Commissione di gara assolve l’obbligo della motivazione anche mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, che deve essere considerato come l’espressione di un giudizio formulato in modo sintetico, per sé sufficiente ad integrare l’obbligo in questione.

Il T.A.R., in particolare, si rifà alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che considera il voto una formula sintetica, ma eloquente, capace di rappresentare in pieno la valutazione compiuta dall'organo di giudizio e ciò anche dopo l'avvento della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Non è necessario, dunque, che l'attribuzione del punteggio numerico sia assistita da una motivazione che spieghi le ragioni che hanno indotto la commissione a formulare il giudizio espresso dal voto.

Sotto altro profilo, il giudice amministrativo rileva che il concorrente deve censurare tempestivamente, pena l’inammissibilità del successivo ricorso per acquiescenza, il criterio di valutazione, contenuto nella regola di gara, che gli produca immediato pregiudizio (nella specie, l’Amministrazione aveva riportato nell’Avviso Pubblico i parametri di cui all’art.9, comma 3°, di un Regolamento comunale, ma secondo un ordine diverso da quello previsto dalla norma stessa).


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