Giurisprudenza annotata

1.10. CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 5 FEBBRAIO 2010, N. 34


Abstract


Con la decisione in oggetto la Corte costituzionale ritorna sulle discipline regionali in materia di spoil system (con particolare riguardo alla L.R. 3 giugno 2005, n. 12 - Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), ribadendo il suo ormai consolidato indirizzo che esclude l’applicabilità (anche) al management sanitario (ed in particolare, al direttore generale) di ipotesi di decadenza automatica connesse al rinnovo degli organi politici.

Nel farlo, la Corte chiarisce (con maggiore nettezza che nel passato, anche più recente) che i meccanismi di spoil system sono compatibili con l’art. 97 Cost. solo se applicati a “organi di vertice dell’amministrazione” che “debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale”, e che i due criteri non sono equivalenti tra loro, ma debbono cumularsi.

Ciò che è da escludersi nel caso della dirigenza sanitaria di vertice calabrese, dal momento che “la nomina dei direttori generali delle Asl della Regione Calabria è subordinata al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità (art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2004) […]. Tali nomine, pertanto, presuppongono una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito. Essa, quindi, esclude che la scelta possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato."


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